Con la legge di bilancio 2018 è stata introdotta una misura agevolativa collegata all’assunzione di donne vittime di violenza di genere, consistente in un esonero contributivo a favore del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 350,00 euro su base mensile. L’esonero in questione è stato esteso dal DL “Ristori” anche alle assunzioni effettuate nel corso del 2021. Possono fruire dell’esonero contributivo esclusivamente le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381 e più precisamente le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: i) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; ii) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Rientrano nel beneficio i contratti di assunzione aventi i seguenti requisiti: i) contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione (in tal caso l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione); ii) rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato; iii) rapporti di apprendistato. Sono escluse dall’agevolazione le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine. Per attivare l’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS il modulo di istanza “Do.VI”, disponibile sul sito dell’Istituto, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, al seguente percorso: “Accedi ai servizi”/“Altre tipologie di utente”/“Aziende, consulenti e professionisti”/“Servizi per le aziende e consulenti” /“Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, indicando i seguenti dati: i) nominativo della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato; ii) data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza; iii) importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; iv) misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive. I datori di lavoro autorizzati espongono i nominativi delle lavoratrici, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2020, come da istruzioni fornite con circ. INPS 15.4.2020 n. 53.
Premessa
L’art. 1 co. 220 della L. 27.12.2017 n. 205 ha riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, alle cooperative sociali che hanno assunto a tempo indeterminato nel corso del 2018 donne vittime di violenza di genere, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350,00 euro su base mensile.
Il DM 11.5.2018 ha definito i criteri di assegnazione delle risorse stanziate e le modalità di accesso; l’INPS con circ. 15.4.2020 n. 53 ne detta le istruzioni operative.
Successivamente, l’art. 12 co. 16-bis e 16-ter del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), ha stabilito che per le assunzioni effettuate nel 2021, lo sgravio in argomento venga riconosciuto per un massimo di 12 mesi.
Ambito soggettivo di applicazione
Possono fruire dell’esonero contributivo esclusivamente le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381 e più precisamente le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale, di donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza ovvero dalle case-rifugio di cui all’art. 5-bis del DL 14.8.2013 n. 93.
Contratti agevolati
Rientrano nel beneficio i contratti di assunzione aventi i seguenti requisiti:
contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione (in tal caso l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione);
rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato;
rapporti di apprendistato.
Sono escluse dall’agevolazione le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine.
L’assunzione deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali sancitidall’art. 31 DLgs. 14.9.2015 n. 150 ed in presenza delle condizioni previste dall’art. 1 co. 1175 – 1176 della L. 296/2006
Esonero contributivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 350,00 euro mensili. Al riguardo, si segnala che, in caso di:
rapporti iniziati o cessati nel mese l’importo deve essere riproporzionato prendendo a riferimento l’importo giornaliero pari a 11,29 euro (350,00 euro/31 giorni).
rapporto di lavoro part time (orizzontale, verticale o misto), l’importo di 350,00 euro mensili, deve essere ridotto in misura proporzionale alla durata dello specifico orario di lavoro.
Non sono ricomprese nell’esonero le contribuzioni prive di natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Contribuzione esclusa dall’esonero
I premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’eventuale contributo al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c. di cui al co. 755 della L. 27.12.2006 n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal co. 756, ultimo periodo della medesima legge.
L’eventuale contributo ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28, 29 del DLgs.14.9.2015 n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33 co. 4 del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano di cui all’art. 40 del medesimo decreto legislativo.
Il contributo previsto dall’art. 25 co. 4 della L. 21.12.78 n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato o destinabile al finanziamentodei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della L. 23.12.2000 n. 388.
Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla L. 1.6.91 n. 166.
Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 1 co. 8 – 14 del DLgs. 30.4.97 n. 182.
Particolarità
Il beneficio trova applicazione solo per le nuove assunzioni, non sono incentivabili le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici. In tale ipotesi il datore di lavoro è tenuto al versamento dell’ordinaria contribuzione senza la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate sulle integrazioni della retribuzione poste a suo carico dalle previsioni contrattuali durante il periodo di astensione.
Nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2 co. 30 della L. 92/2021, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. La restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti, un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
Non sono incentivabili i rapporti di lavoro intermittente anche laddove prevedano la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, ovvero trasformazione a tempo pieno di un precedente contratto a tempo parziale, il beneficio fruibile non potrà superare il tetto massimo già autorizzato. Diversamente, in caso di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Procedura di accesso all’incentivo
Per attivare l’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS il modulo di istanza “Do.VI”, disponibile sul sito dell’Istituto, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, al seguente percorso: “Accedi ai servizi”/“Altre tipologie di utente”/“Aziende, consulenti e professionisti”/“Servizi per le aziende e consulenti” /“Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, indicando i seguenti dati:
nominativo della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato;
data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;
importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Le domande sono accolte sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze. L’INPS, dopo aver provveduto alle opportune verifiche, quantifica l’importo dell’incentivo, ne verifica la copertura finanziaria e conferma la prenotazione al datore di lavoro indicando l’importo massimo dell’agevolazione spettante.
La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive. I datori di lavoro autorizzati espongono i nominativi delle lavoratrici, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2020, come da istruzioni fornite con circ. INPS 15.4.2020 n. 53.
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