L’art. 1 co. 186 e ss. della L. 197/2022, ha previsto una definizione delle liti pendenti all’1.1.2023, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che, a seconda delle sentenze depositate all’1.1.2023, comporta anche sconti di imposta. La circolare Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 ha specificato che: i) a differenza delle precedenti definizioni delle liti, questa concerne qualsiasi atto impugnato non essendo circoscritta agli atti impositivi in senso sostanziale (sono definibili anche le liti su atti di sola riscossione); ii) per definire occorre che il ricorso sia stato notificato all’1.1.2023 essendo irrilevante la costituzione in giudizio, oppure che all’1.1.2023 siano ancora pendenti i termini per impugnare o riassumere; iii) per beneficiare dello stralcio del 10% dell’imposta, è necessario che la costituzione in giudizio sia avvenuta entro l’1.1.2023; iv) le porzioni di atto interessate da giudicato interno non concorrono a formare il valore della lite.
Il ravvedimento operoso speciale è stato introdotto dall’art. 1 co. 174-178 della L. 197/2022 e consente di fruire di una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, di conseguenza più conveniente rispetto alla riduzione (da 1/9 a 1/5) prevista dall’art. 13 del DLgs. 472/97 nel caso del ravvedimento ordinario.
Occorre a tal fine pagare le somme o la prima rata e rimuovere la violazione entro il 31.3.2023. È ammessa la dilazione del debito in 8 rate trimestrali, mentre nel ravvedimento ordinario non è prevista alcuna dilazione.
La circolare Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 ha diramato alcuni chiarimenti sull’istituto. È stato specificato che non saranno approvati provvedimenti attuativi ma saranno istituiti appositi codici tributo.
Il ravvedimento operoso speciale, salve le particolarità introdotte dalla L. 197/2022, funziona come il ravvedimento ordinario quindi è sufficiente fare riferimento alla prassi relativa all’art. 13 del DLgs. 472/97.
La L. 197/2022 stabilisce che sono ravvedibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse sino al 31.12.2021.
Sono escluse le violazioni inerenti all’omessa dichiarazione e quelle in tema di omessa/irregolare compilazione del quadro RW.
Nella circolare si specifica che sono ravvedibili anche le violazioni prodromiche alla dichiarazione, quindi ad esempio:
l’omessa o infedele fatturazione di operazioni imponibili, punita nella misura dal 90% al 180% dell’imposta (art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97);
l’omessa o infedele fatturazione di operazioni esenti, non imponibili o escluse, se hanno avuto riflesso ai fini delle imposte sui redditi, sanzionata nella misura dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97);
l’indebita detrazione commessa nella liquidazione periodica, punita nella misura del 90% dell’imposta (art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97).
Rimane ovviamente sanabile la dichiarazione infedele, punita nella misura dal 90% al 180% dell’imposta (artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97).
Non è possibile applicare il cumulo giuridico, dunque ogni violazione va sanata autonomamente, con riduzione, per ciascuna, della sanzione a 1/18 del minimo.
Anche le violazioni rilevabili mediante controllo formale della dichiarazione rientrano nel ravvedimento speciale (esso è infatti inibito solo dalla comunicazione bonaria dell’art. 36-ter del DPR 600/73).
Pagamento degli importi
Gli importi o la prima rata vanno pagati entro il 31.3.2023. Entro questa data è necessario rimuovere la violazione, quindi ad esempio presentare la dichiarazione integrativa.
Il rispetto di questo termine è un presupposto per il perfezionamento del ravvedimento operoso speciale.
In assenza di una norma che lo vieti, si ritiene ammesso il pagamento mediante compensazione nel modello F24 (art. 17 del DLgs. 241/97).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.
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