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Le novità della legge di Bilancio 2023 in materia lavoro – Parte Terza –

Novità introdotte con la legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022, in materia di lavoro. Tra le varie si segnalano, in particolare, le seguenti: i) viene introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti percettori del reddito di cittadinanza, nel limite massimo di 8.000 euro annui per la durata massima di 2 mesi; ii) viene previsto un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000 euro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a termine effettuate dal 01.01 al 31.12.2023 a favore di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni; iii) l’incentivo previsto a favore delle “donne svantaggiate” trova applicazione in favore dei datori di lavoro privati che assumono donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi, di qualsiasi età se prive di impiego regolarmente retribuito e residenti in Regioni ammissibili ai Fondi strutturali UE, occupate in settori caratterizzati da accentuata dispoarità occupazionale, oppure di qualsiasi età se prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; iv) viene innalzata la soglia delle prestazioni occasionali da 5.000 a 10.000 euro e viene prevista la possibilità di instaurare rapporti di lavoro agricolo occasionale; v) viene riformato il reddito di cittadinanza in senso restrittivo ed in vista della sua abrogazione dal 01.01.2024.  
Premessa

Con legge n. 197 del 29.12.2022, meglio nota come “Legge di Bilancio 2023” sono state introdotte nel nostro ordinamento numerose novità anche in materia di lavoro tra cui la modifica del reddito di cittadinanza, in vista della sua abrogazione, con riduzione da 18 a 7 delle mensilità erogabili, nonché l’introduzione di uno specifico beneficio a favore delle assunzioni dei soggetti percettori con sgravio del 100% dei contributi per un massimo di 12 mesi e nel limite di 8.000 euro annui.

Viene introdotta, inoltre, “quota 103”, che consente un accesso pensionistico anticipato per coloro che prevedono congiuntamente un’età anagrafica di almeno 62 anni e 41 anni di contributi.

Con riferimento agli incentivi sulle assunzioni, si segnala la riattivazione dei benefici previsti sulle assunzioni di donne in settori ad alta disparità occupazionale, nonché sulle assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 36.


Con riferimento alle prestazioni occasionali, viene previsto un contratto con regole ad hoc per le prestazioni occasionali nel settore agricolo, nonché un innalzamento dei limiti previsti per il ricordo all’istiuto (nelle ipotesi ordinarie).

Di seguito illustriamo le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 con riferimento alla materia lavoro e previdenza.

Le novità in materia lavoro e previdenza
Sgravi assunzioni under 36Viene previsto uno sgravio del 100% dei contributi, nel limite di 8.000 euro, a favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dai datori di lavoro nel periodo dal 01.01 al 31.12.2023 di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata no abbiano compiuto i 36 anni di età e non siano occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.  
Incentivo per assunzione di donne svantaggiateL’incentivo a favore delle donne svantaggiate previsto dalla legge n. 178/2020 trova applicazione anche con riferimento alle assunzioni effettuate nel corso del 2023.   Ci si riferisce, in particolare, alle assunzioni di donne: con almeno 50 anni di età e disoccupate da almeno 12 mesi;di qualsiasi età se prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che: i) risiedono in regioni ammesse ai Fondi strutturali UE; ii) sono impiegate in settori ad alta disparità occupazionale;di qualsiasi età se prive di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi.   L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato.  
Lavoro agileFino al 31.03.2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione nella modalità di lavoro agile a tutti i lavoratori pubblici e privati “fragili”, anche ed eventualmente adibendo gli stessi a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento senza decurtazione della retribuzione.  
Proroga CIGS aree di crisi industrialeViene rifinanziata la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale in favore di lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.  
Esonero contributivo percettori RDCViene previsto un esonero dal 100% dei contribueti previdenziali, nel limite di 8.000 euro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dal 01.01 al 31.12.2023 di soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza.   Il beneficio ha una durata massima di 12 mensilità nel periodo compreso tra l’01.01 ed il 31.12.2023.   Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.  
Riforma RDCIn previsione dell’abrogazione dell’istituto dal 01.01.2024 viene prevista: la riduzione da 18 a 7 delle mensilità erogabili fatta eccezione nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o soggetti con almeno 69 anni di età;l’obbligo di partecipare ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di durata almeno pari a 6 mesi, pena decadenza;l’obbligo per i beneficiari da 18 a 29 anni di frequentare e iscriversi a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello;la componente RDC pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione venga erogata direttamente al locatore dell’immobile che risulta dal contratto di lcoazione;il maggior reddito di lavoro percepito (nel limite massimo consentito) non concorre alla determinazione del beneficio economico;i comuni devono impiegare tutti i percettori di RDC residenti nell’ambito dei progetti utili alla collettività;la decadenza della misura in caso di prima mancata accettazione della prima offerta di lavoro.  
Prestazioni occasionaliSi segnala, in materia di prestazioni occasionali: l’ innalzamento della soglia da 5.000 a 10.000 euro del limite economico massimo posto in capo agli utilizzatori; un ampliamento del limite relativo alla forza lavoro, per effetto del quale potranno accedere al contratto gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori (in precedenza 5); il divieto generale di ricorso all’istituto per il settore agricolo, in previsione dell’introduzione di una disciplina ad hoc.   Per il biennio 2023-2024 viene prevista la possibilità di stipulare contratti per l’impiego occasionale di manodopera agricola con riferimento ad attività di natura stagionale non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.   Le prestazioni devono essere rese con soggetti che non hanno avuto alcun rapporto di lavoro in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro, tra cui: persone disoccupate, percettori di naspi, dis coll, rdc o percettori di ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico; detenuti o internati ed ammessi al lavoro all’esterno.   Il contratto ha una durata massima di 12 mesi.  
Quota 103Viene introdotto per il solo 2023 un accesso pensionistico anticipato per coloro che possiedono congiuntamente un’età anagrafica di almeno 62 anni e 41 anni di contirbuti. I requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il diritto può essere esercitato successivamente.   I soggetti che possiedono i requisiti descritti hanno diritto al trattamento a decorrer edal 01.04.2023 ovvero dal 01.08.2023 se dipendenti pubblici.   Su specifica opzione, coloro che pur rientrando nei requisiti sopra descritti non intendono collocarsi in pensionamento, possono fruire della quota contributi a carico del lavoratore direttamente nella retribuzione.  
Esonero IAP e Coltivatori DirettiViene esteso anche per l’anno 2023 l’esonero contributivo previsto in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Tale beneficio, come noto, consiste nell’esonero del 100% dei contributi per un periodo massimo di 24 mesi dal versamento della contribuzione della quota per IVS e del contributo addizionale previsto dall’articolo 17 della legge n.160/75.  
Opzione DonnaViene prorogato l’accesso all’anticipo pensionistico “opzione donna” nel caso in cui le interessate siano in possesso al 31.12.2022 di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2.   L’opzione può essere esercitata in caso di assistenza da almeno 6 mesi a coniuge o parente di primo grado convivente con handicap, ovvero un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto 70 anni ovvero siano affetti da patologie, siano deceduti o mancanti.   Potranno accedere all’anticipo coloro che hanno unariduzione della capacità lavorativa accertata non inferiore al 74%.   L’opzione può essere inoltre esercitata da parte di donne lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le qualii è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.  
Esonero quota IVS a carico de lavoratoreL’esonero della quota IVS a carico del lavoratore viene riconosciuta anche per i periodi paga dal 01.01.2023 al 31.12.2023 nella misura del “ per cento a condizione che la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per 13 mensilità non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro maggiorato del rateo di tredicesima.   L’esonero viene riconosciuto nella misura del 3% qualora la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.  
Dichiarazione ISEE precompilataLa DSU dal 01.01 al 30.06.2023 va presentata unicamente in modalità precompilata, mentre dal 01.07.2023 va presentata in via prioritaria in modo precompilato (resta salva la possibilità di inviarla in modalità non precompilata).  
Rivalutazione trattamenti pensionisticiPer il biennio 2023/2024, per i trattamenti pensionistici pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione trova applicazione nella misura del 100% della variazione dell’indice di costo della vita.   La rivalutazione sarà pari, rispettivamente, all’85 ed al 53% per i trattametni pensionistici complessivamente pari o inferiori, rispettivamente, a 5 e 6 volte il trattamento minimo.   La rivalutazione viene ridotta al 47% e 37% per i trattamenti non superiori a 8 e 10 il trattamento minimo, mentre i trattamenti superiori a tale somma potranno fruire di una rivalutazione del 32% sulla base del predetto indice.  
Bonus psicologoViene reso strutturale il bonus psicologo, stabilito nell’importo massimo di 1.500 euro a persona.  
Reddito alimentareViene introdotto un fodo sperimentale per l’erogazione del c.d. “reddito alimentare”, introdotto per costrastare condizioni di povertà assoluta, che consente l’attribuzione di pacchi alimentari invenduti provenienti dalla distribuzione alimentare.   La misura viene erogata mediante prenotazione con applicazione e successivo ritiro presso un centro di distribuzione ovvero presso il proprio domicilio in caso di destinatari appartenenti alle categorie “fragili”.  
Assegno unico universaleDal 01.01.2023 vengono modificate le disposizioni in materia di assegno unico, in modo tale di aumentare gli importi base dell’assegno previsto per i nuclei famigliari con figli minori fino a 3 anni, a rendere strutturali gli incrementi previsti per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili e aumentare la maggiorazione forfetaria per i nuclei con 4 o più figli.   Per i nuclei famigliari con figli di età inferiore a un anno viene disposto un aumento del 50% dell’importo di assegno unico e universale per ciascun figlio per cui ricorre il requisito. La medesima maggiorazione spetta per ciascun figlio fino a 3 anni con riferimento a nuclei con almeno tre figli e ISEE fino a 40.000 euro.  
Congedo parentaleViene prevista la possibilità per le lavoratrici e per i lavoratori di fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale indennizzato all’80% a condizione che venga fruito entro il sesto anno di vita del bambino.   Viene inoltre richiesto che le lavoratrici e i lavoratori beneficiari terminino il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31.12.2022.  
Incremento indennità per patologie asbesto correlateDal 01.01.2023 sono aumentate del 17% l’importo della prestazione aggiuntiva INAIL per i soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto correlata (in caso di deceduti viene erogata ai superstiti).   Viene incrementata da 10.000 a 15.000 euro la somma che INAIL eroga ai malati di mesiotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione all’amianto o per esposizione ambientale.
 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.

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