Il DL 21.10.2021 n. 146 ha apportato le seguenti novità in tema di riscossione: i) per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021, il termine per il pagamento è di 150 giorni, e non di 60 giorni; ii) le rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio scadute nel 2020 e scadenti nel 2021 vanno pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2021; iii) per i piani di dilazione dei ruoli in essere all’8.3.2020, le cui rate sono state sospese dall’8.3.2020 al 31.8.2021, le rate vanno pagate tutte entro il 31.10.2021, ma la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive,e non di 10; iv) per i piani decaduti all’8.3.2020, se si presenta domanda entro il 31.12.2021, si è riammessi senza pagare le rate insolute e la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive; v) in riferimento alle dilazioni chieste dall’8.3.2020, rimane il termine di pagamento del 30.9.2021 e la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante FAQ pubblicate il 22.10.2021, ha fornito importanti spunti sul tema.
Premessa
La dilazione dei ruoli disciplinata dall’art. 19 del DPR 602/73 è stata interessata dalla legislazione emergenziale dovuta al virus COVID-19.
Trattasi di normativa mutata nel tempo ed oggetto di continue proroghe che, per essere compresa, richiede un’attenta disamina della menzionata stratificazione normativa, culminata con il DL 146/2021. Occorre inoltre combinare l’art. 68 co. 2-ter del DL 18/2020 con l’art. 13-decies co. 3-5 del DL 137/2020.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante FAQ pubblicate il 22.10.2021, ha fornito importanti spunti sul tema.
Dilazioni in essere all’8.3.2020
Le rate, per effetto dell’art. 68 del DL 18/2020, sono state sospese dall’8.3.2020 al 31.8.2021, quindi avrebbero dovuto essere pagate per intero entro il 30.9.2021.
Per effetto del DL 146/2021, si è prevista: la postergazione del termine per il pagamento di tutte le rate al 31.10.2021 (che slitta al 2.11.2021); l’elevazione da 5 a 18 del numero di rate non pagate (anche non consecutive) a seguito del quale si verifica la decadenza dalla dilazione.
Occorre quindi corrispondere un numero di rate sufficiente per evitare la decadenza.
Dilazioni domandate dall’8.3.2020 al 31.12.2021
Le FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione precisano che il pagamento di tutte le rate sospese sarebbe dovuto avvenire entro il 30.9.2021.
Si decade con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive
Altresì in questa ipotesi, occorre corrispondere un numero di rate sufficiente per evitare la decadenza.
La dilazione viene concessa automaticamente per importi sino a 100.000,00 euro (e non 60.000,00 euro come per le dilazioni ordinarie). Volendo essere precisi, ciò opera per le dilazioni domandate dal 30.11.2020.
Dilazioni domandate dal 30.11.2020 al 31.12.2021
La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.
Inoltre, la dilazione viene concessa automaticamente per importi sino a 100.000,00 euro (e non 60.000,00 euro come per le dilazioni ordinarie).
Dilazioni decadute all’8.3.2020
E’ possibile essere riammessi presentando domanda entro il 31.12.2021.
Non occorre, a tal fine, pagare le rate insolute.
La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.
Dilazioni domandate dall’1.1.2022
Operano, salvo futuri cambiamenti, le norme ordinarie dell’art. 19 del DPR 602/73.
Quindi, si decade con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.
La dilazione viene poi concessa in automatico per debiti sino a 60.000,00 euro; per i debiti superiori bisogna dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento
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