E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la L. 31.8.2022 n. 130, di riforma del processo e della magistratura tributaria. Si segnalano le seguenti novità: i) introduzione del giudice monocratico per le cause del valore sino a 3.000,00 euro; ii) possibilità per il giudice di proporre la conciliazione d’ufficio per le liti del valore sino a 50.000,00 euro; iii) espressa previsione secondo cui l’onere della prova spetta all’ente impositore, tranne che per le liti di rimborso; iv) divieto di decidere il merito in sede cautelare; v) necessità che l’udienza cautelare sia fissata entro 30 giorni dall’istanza del contribuente. Non tutte le novità si applicheranno dal 16.9.2022, data di entrata in vigore della L. 31.8.2022 n. 130. Ad esempio, il giudice monocratico entrerà in vigore relativamente ai ricorsi notificati dall’1.1.2023.
Premessa
È stata pubblicata sulla G.U. 1.9.2022 n. 204 la Legge 31.8.2022 n. 130, di riforma del processo tributario e della magistratura tributaria.
L’entrata in vigore coincide con il 16.9.2022, ma per alcuni istituti ci sono decorrenze specifiche (art. 8 della L. 31.8.2022 n. 130)
Oltre ad apportare innovazioni alla disciplina del processo tributario, viene modificato radicalmente l’assetto della giustizia tributaria disciplinato dal DLgs. 545/92, prevedendo che i giudici tributari saranno assunti a seguito di un regolare concorso per esami.
Onere della prova
L’art. 7 co. 5-bis del DLgs. 546/92, introdotto dalla L. 31.8.2022 n. 130, prevede che l’ente impositore deve fornire la prova della pretesa in giudizio e che questa debba essere circostanziata e puntuale, oltre che non contraddittoria. Tale affermazione, a livello di principio, si profila molto importante anche se potrà essere difficile applicarla a livello pratico.
A livello generale, dovrebbe essere superato il tradizionale orientamento secondo cui la prova dei fatti che riducono l’imponibile e/o l’imposta va fornita dal contribuente (inerenza dei costi). Di contro, sembra rimangano ferme le ipotesi in cui la legge introduce forme di inversione dell’onere della prova (si pensi alle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie) così come attenuazioni dell’onere probatorio (si pensi agli accertamenti induttivi).
Si può ragionevolmente affermare che in importanti ambiti (frodi IVA, accertamenti presuntivi) la prova dell’evasione dovrà essere più persuasiva rispetto al passato.
Giudice monocratico
Per i ricorsi notificati dall’1.1.2023, le cause del valore sino a 3.000,00 euro saranno decise da un solo giudice. Ove si tratti di accertamenti sulle perdite fiscali, il valore della lite è dato dall’imposta virtuale.
Sospensione dell’atto impugnato
L’udienza cautelare verrà fissata entro trenta giorni dalla relativa istanza del contribuente (e non più per la prima camera di consiglio utile). È fatto espresso divieto per il giudice di decidere il merito in fase cautelare.
Liti reclamabili (valore sino a 50.000,00 euro)
Per le liti del valore sino a 50.000,00 euro:
Definizione delle liti pendenti in Cassazione
Viene introdotta una definizione per le sole liti pendenti in Corte di Cassazione ove risulta essere parte l’Agenzia delle Entrate. La definizione riguarda solo le seguenti fattispecie:
La lite, per essere definibile, deve essere pendente in Cassazione il 15.7.2022 (art. 5 co. 2 della L. 31.8.2022 n. 130).
Tuttavia, l’art. 5 co. 4 della L. 31.8.2022 n. 130 sancisce che la definizione è possibile anche per i ricorsi in Cassazione notificati entro il 16.9.2022. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge occorre presentare istanza di definizione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento