Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno anche per il settore della nautica da diporto

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Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno anche per il settore della nautica da diporto

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 21.9.2022 n. 32/E, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1 co. 98 della L. 208/2015 in relazione al settore della nautica da diporto. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti: i) le imprese nel settore del noleggio di unità da diporto, in linea di principio, possono fruire del credito Mezzogiorno in relazione agli investimenti agevolabili, non essendo assimilabili alle attività del settore “trasporti”; ii) le imbarcazioni, in possesso dei requisiti di strumentalità e novità, devono costituire parte integrante di un’organizzazione d’impresa che rappresenti un punto di riferimento per l’attività di noleggio per nautica da diporto “radicata” in uno dei territori ammissibili al beneficio; iii) modificando il precedente orientamento, secondo l’Agenzia delle Entrate le imbarcazioni da diporto, anche nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle voci B.II.2 e B.II.3 dello Stato patrimoniale, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l’esercizio dell’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto, con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d’imposta.  
Premessa

Con la circolare 21.9.2022 n. 327E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all’applicabilità del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1 co. 98 della L. 208/2015 con particolare riferimento al settore della nautica da diporto.

Profilo soggettivo

Le imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, in linea di principio, possono fruire del credito Mezzogiorno in relazione agli investimenti agevolabili, in quanto, nel rispetto del quadro normativo interno che regola il settore e sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 6.8.2015 n. 15036, il comparto di appartenenza non è assimilabile alle attività del “settore dei trasporti”, escluso dall’agevolazione ai sensi del Regolamento generale d’esenzione, sempre che non si tratti di attività – come quelle connesse al noleggio a viaggio – riconducibili al trasporto.

Con riferimento alle imprese che operano contestualmente in un settore escluso (trasporti) e in quello della nautica da diporto, l’Agenzia rileva che tali imprese potranno fruire del credito Mezzogiorno nel presupposto che le diverse attività rappresentino distinti e autonomi rami d’azienda, dotati ai fini fiscali di contabilità separata.
Investimenti agevolabili

Viene poi chiarito che devono considerarsi, in linea di principio, escluse dall’agevolazione le ipotesi in cui l’acquisto delle imbarcazioni da diporto (o di altri beni agevolabili) avvenga con finalità di mera sostituzione della flotta già esistente, senza generare un effetto di ampliamento della struttura produttiva esistente.

Inoltre, le imbarcazioni in possesso del requisito della strumentalità e della novità, come declinati dalla circ. n. 34/2016, devono costituire parte integrante di un’organizzazione d’impresa che rappresenti un punto di riferimento per l’attività di noleggio per nautica da diporto “radicata” in uno dei territori ammissibili al beneficio.

In assenza di elementi strutturali, l’esistenza di un’organizzazione (ancorché minimale) può desumersi anche da altri elementi o indizi dell’attività svolta “a terra” che, allo stesso modo, consentano di individuare il riferimento territoriale dell’attività (ad esempio, il rimessaggio, l’allestimento, il rifornimento di carburanti, i diritti di ormeggio e l’insieme di contatti e rapporti che, nel loro complesso, costituiscono l’attività).

Non assume invece rilievo la circostanza che la navigazione avvenga al di fuori dei territori agevolabili, purché sia possibile riscontrare un vincolo di connessione tra l’imbarcazione e la struttura produttiva radicata nel territorio agevolato (ad esempio, ove il soggetto che ha effettuato l’investimento continui a sopportare, tra l’altro, i rischi connessi all’utilizzo del bene in caso di guasti, ai fini della responsabilità civile verso terzi, ecc.)
Classificazione contabile

Quanto alla classificazione contabile, la circolare n.32/E/2022, riportando le considerazioni sulla classificazione delle imbarcazioni da diporto fornite dall’OIC nell’ambito della newsletter di maggio 2022, afferma che la classificazione di bilancio alla stregua di “Impianti e macchinari” nello schema di Stato patrimoniale previsto dall’art. 2424 c.c. (voce B.II.2) e di “Attrezzature industriali e commerciali” (voce B.II.3) – nella misura in cui risulti corretta in applicazione delle disposizioni del codice civile e dei principi contabili adottati dall’impresa – rappresenta un primo indicatore della circostanza che i beni acquistati siano “macchinari, impianti e attrezzature varie” funzionali all’esercizio delle attività economiche poste in essere.

Viene tuttavia rilevato che qualora l’operatore economico abbia rappresentato in maniera diversa la propria realtà aziendale (ad esempio, ipotizzando la creazione di una specifica voce dello Stato patrimoniale) ovvero, sulla base della tipologia e dimensioni della propria azienda, usufruisca di schemi di bilancio semplificati, diviene necessario valorizzare tutti gli elementi, in diritto e in fatto, che consentano di considerare i beni oggetto dell’investimento come “macchinari, impianti e attrezzature varie” il cui utilizzo da parte dell’impresa sia essenziale per l’esercizio della propria attività.

Ne consegue che, secondo l’Agenzia delle Entrate, le imbarcazioni da diporto, anche nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle predette voci B.II.2 e B.II.3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l’esercizio dell’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d’imposta Mezzogiorno.

L’Agenzia delle Entrate modifica quindi il suo precedente orientamento, indicato nella risposta a interpello n. 322/2020 e richiamato nella risposta a interrogazione parlamentare 22.3.2022 n. 5-07730, non ritenendo più indispensabile la classificazione nelle suddette voci di bilancio ai fini dell’agevolazione.

La stessa circolare n. 32E invita infatti “gli Uffici a riesaminare gli eventuali atti già emessi, anche pendenti in contenzioso, alla luce dei chiarimenti forniti con il presente documento”.
 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento

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