l’INAIL, con l’istruzione operativa 1.3.2021, ha chiarito che il rifiuto di sottoporsi al vaccino anti COVID-19 da parte del personale infermieristico (e non solo) non esclude, laddove il contagio sia avvenuto in “occasione di lavoro”, l’applicazione della tutela assicurativa dell’infortunato. L’assicurazione INAIL, infatti, è obbligatoria e pubblica ed opera solo ed esclusivamente al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge. La sua finalità è quella di tutelare il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (art. 2 del DPR 1124/65), anche derivante da colpa del lavoratore (es. la violazione dell’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale). Il rifiuto di vaccinarsi da parte del personale infermieristico non configura poi un’ipotesi di rischio elettivo (derivante da un comportamento volontario del lavoratore, irragionevole e privo di collegamento con la prestazione lavorativa, che lo esponga volontariamente a un rischio diverso da quello lavorativo), in quanto il rischio di contagio non può considerarsi “voluto” dal lavoratore.
Premessa
Con l’istruzione operativa 1.3.2021, l’INAIL ha chiarito che il rifiuto di sottoporsi al vaccino anti COVID-19 da parte del personale infermieristico (e non solo) non esclude, laddove il contagio sia avvenuto in “occasione di lavoro”, l’applicazione della tutela assicurativa dell’infortunato.
Tutela assicurativa INAIL
L’assicurazione INAIL opera solo ed esclusivamente al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge e non può essere sottoposta a ulteriori condizioni.
La sua operatività prescinde dunque dalla volontà delle parti e, secondo il principio di automaticità delle prestazioni, garantisce ai soggetti infortunati il diritto alle prestazioni INAIL anche in caso di inadempimento degli obblighi assicurativi da parte del datore di lavoro (art. 67 del DPR 1124/65).
Condotta colposa del lavoratore
La copertura assicurativa INAIL tutela il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche derivante da colpa; l’art. 2 del DPR 1124/65 dispone infatti che sono assicurati tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (che contempla anche fatti straordinari e imprevedibili inerenti l’ambiente di lavoro), da cui sia derivata:
la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero;
una inabilità temporanea che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
La sua operatività prescinde dunque dalla volontà delle parti e, secondo il principio di automaticità delle prestazioni, garantisce ai soggetti infortunati il diritto alle prestazioni INAIL anche in caso di inadempimento degli obblighi assicurativi da parte del datore di lavoro (art. 67 del DPR 1124/65).
Tra i comportamenti colposi posti in essere dal lavoratore, per i quali, come detto, opera comunque la tutela assicurativa, rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Rischio elettivo
Il c.d. “rischio elettivo” è il rischio derivante da un comportamento volontario del lavoratore, irragionevole e privo di collegamento con la prestazione lavorativa, che lo esponga volontariamente a un rischio diverso da quello lavorativo, e in presenza del quale il nesso causale tra l’infortunio e lo svolgimento dell’attività lavorativa si ritiene interrotto, con conseguente esclusione dall’indennizzo.
Secondo i chiarimenti dell’INAIL, il rifiuto di sottoporsi al vaccino non può rientrare nell’ambito del rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non può considerarsi “voluto” dal lavoratore che rifiuti la profilassi; la copertura assicurativa dell’infortunio opererà dunque ogniqualvolta il contagio possa essere ricondotto all’occasione di lavoro.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.