Fondo per l’esonero contributivo a favore di lavoratori autonomi e professionisti entro il prossimo 30 settembre

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Fondo per l’esonero contributivo a favore di lavoratori autonomi e professionisti entro il prossimo 30 settembre

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM 17.5.2021, attuativo dell’esonero contributivo ex art. 1 co. da 20 a 22-bis della L.178/2020. L’esonero si applica, al ricorrere dei requisiti reddituali e di calo del fatturato o dei corrispettivi: i) agli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; ii) ai professionisti della Gestione separata INPS; iii) ai professionisti iscritti agli enti di previdenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96; iv) ai medici, agli infermieri e agli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19. L’esonero è riconosciuto (nel limite di 3.000 euro) sui contributi dovuti per l’anno di competenza 2021 (esclusi i premi INAIL e il contributo integrativo), da versare con le rate o gli acconti aventi scadenza ordinaria entro il 31.12.2021 (per gli artigiani e i commercianti l’esonero si applica solo sui contributi fissi). L’esonero è richiesto dall’interessato ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza, secondo lo schema che sarà predisposto dall’INPS o dalla specifica Cassa. I termini di decadenza indicati nel DM 17.5.2021 sono: i) 30.9.2021 (il termine originario del 31.7.2021 è stato così prorogato dal messaggio INPS 29.7.2021 n. 2761), per i lavoratori e professionisti iscritti all’INPS; ii) 31.10.2021, per i professionisti ordinistici.  
Premessa

Il DM 17.5.2021, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, definisce i criteri e le modalità dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020.

Ambito soggettivo

L’esonero trova applicazione nei confronti di:

  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato);
  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96;
  • medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

L’esonero è riconosciuto ai soli soggetti con posizione attiva alla data del 31.12.2020, di conseguenza risultano esclusi dal beneficio i soggetti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2021.

Requisiti

I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti di previdenza ex DLgs. 509/94  e DLgs. 103/96, devono possedere i seguenti requisiti:

  • calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro;
  • non essere titolari né di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), né di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità, o altro emolumento avente le medesime finalità[1]. L’Inps nella circolare 124/2021 ha affermato che in caso di rapporto di lavoro subordinato o di statusdi pensionato, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. In tal caso l’importo dell’esonero verrà riproporzionato.
Non sono tenuti a rispettare il requisito reddituale e quello del calo del fatturato o dei corrispettivi i soggetti che avviano l’attività nel corso del 2020.


La fruizione è subordinata:

  • al possesso della regolarità contributiva;
  • ai limiti e alle condizioni della Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final (e successive modifiche) recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“.
Contribuzione oggetto di esonero

L’esonero viene riconosciuto nella misura massima di 3.000,00 euro sulla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il prossimo 31.12.2021[2].  Nello specifico:

  • per gli artigiani e i commercianti, l’esonero si applica solo sui contributi fissi;

Sono quindi comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, se scadenti entro il 31.12.2021. Non sono oggetto di esonero:

  • le somme con scadenza di versamento dopo il 31.12.2021,
  • le somme non di competenza del 2021;
  • per i lavoratori iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, non obbligati al contributo minimale, nonché per i professionisti della Gestione separata INPS, l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31.12.2021;
  • per i professionisti iscritti agli enti di previdenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96 l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31.12.2021, calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (pertanto sia la quota di invalidità, vecchiaia e superstiti, sia l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, paternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l’aliquota pari allo 0,26% istituita dalla normativa relativa all’Iscro). Il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti è quello indicato all’interno del quadro RR, sezione II, del modello Redditi PF 2021 (relativo al 2020).
Non rientrano nell’esonero il contributo integrativo e i premi INAIL.

Per quanto riguarda l’ultima categoria di soggetti, destinatari della misura in argomento, l’art. 4 del DM 17.5.2021 prevede che:

  • ai professionisti e agli operatori di cui alla L. 3/2018, obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del DM 17.5.2021 (eccetto i co. 5 e 6);
  • ai medici, agli infermieri e agli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, tenuti a versare i contributi ai rispettivi enti di previdenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96, si applica l’art. 3 del DM 17.5.2021 (eccetto i co. 3 e 5).
Domanda

L’esonero è richiesto dall’interessato ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza, secondo lo schema che sarà predisposto dall’INPS o dalla specifica Cassa. I termini di decadenza indicati nel DM 17.5.2021 sono:

  • 30.9.2021 (il termine originario del 31.7.2021 è stato così prorogato dal messaggio INPS 29.7.2021 n. 2761), per i lavoratori e professionisti iscritti all’INPS;
  • 31.10.2021, per i professionisti ordinistici.
Le domande prive delle indicazioni previste dagli artt. 2 e 3 del DM 17.5.2021 saranno considerate inammissibili.

Operativamente, per la presentazione della domanda devono essere utilizzati i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli intermediari, accedendo allo specifico Cassetto previdenziale presente all’interno del sito internet dell’INPS. Nel dettaglio, sarà necessario seguire i seguenti percorsi:

  • per gli iscritti alla Gestione speciale artigiani e commercianti, “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli”, “Comunicazione bidirezionale”;
  • per i professionisti iscritti alla Gestione separata, “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, “Domande Telematiche”, “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Nella domanda, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all’assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

L’Inps ha chiarito anche un aspetto operativo, riguardante i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali: il lavoratore in questione che abbia, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, sarà tenuto a presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.

Concessione dell’esonero

Il DM 17.5.2021 prevede due distinte modalità di concessione dell’esonero, nello specifico:

  • l’INPS riconosce l’agevolazione e comunica l’esito al soggetto interessato tramite il cassetto bidirezionale;
  • gli Enti riconosceranno l’esonero solo dopo l’emanazione di un apposito decreto da parte del Ministero del Lavoro.
 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.

[1] Con riguardo a tale requisito, l’INPS nella circolare n.124/2021 ha specificato che sono ritenuti incompatibili con l’esonero anche: gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà ex DLgs. 148/2015; l’assegno di esodo di cui all’art. 4 della L. 92/2012; l’indennizzo per cessazione di attività commerciale; gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL; le rendite facoltative; l’APE sociale. L’esonero è invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 e con quello erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96, nonché con le rendite, dirette e indirette, erogate dall’INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.

[2] L’esonero spetta nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per ciascun richiedente ma sono previsti specifici limiti di spesa complessivi (1.500 milioni di euro) superati i quali l’agevolazione individuale viene ridottain proporzione all’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile.

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