L’incentivo per l’assunzione di giovani genitori

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L’incentivo per l’assunzione di giovani genitori

L’art. 1 co. 72 e 73 della L. 24.12.2007 n.247 riconosce l’erogazione di un incentivo di 5.000,00 euro ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani genitori entro il compimento dei 35 anni e 364 giorni, aderenti alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal DPCM 19.11.2010. L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori: i) datori di lavoro in genere, imprenditori e professionisti; ii) società cooperative, purché venga stipulato con i soci lavoratori un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale; iii) le imprese di somministrazione lavoro; iv) le imprese sociali (DLgs. 112/2017). Il beneficio economico è riconosciuto per l’assunzione (a tempo pieno o a tempo parziale) di lavoratori di età non superiore a 35 anni, iscritti alla banca dati per l’occupazione dei giovani genitori al momento dell’assunzione nonché genitori di figli minori ovvero affidatari di figli minori. L’incentivo spetta per i seguenti contratti: i) assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per il contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione; ii) contratto di lavoro subordinato di socio lavoratore di cooperativa; iii) trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. L’incentivo è fruibile tramite conguaglio contributivo utilizzando il flusso UniEmens, fino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile di 5.000,00 euro. La fruizione è mensile e non può essere superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore. Il beneficio può essere goduto dal datore di lavoro per un massimo di 5 lavoratori iscritti nella banca dati e fino al limite di 25.000,00 euro totale.  
Premessa

L’art. 1 co. 72 e 73 della L. 24.12.2007 n. 247 riconosce l’erogazione di un incentivo di 5.000,00 euro ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani genitori entro il compimento dei 35 anni e 364 giorni, aderenti alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal DPCM 19.11.2010.

L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori: datori di lavoro in genere, imprenditori e professionisti;società cooperative, purché venga stipulato con i soci lavoratori un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale;le imprese di somministrazione lavoro;le imprese sociali (DLgs. 112/2017).

Il beneficio economico è riconosciuto per l’assunzione (a tempo pieno o a tempo parziale) di lavoratori di età non superiore a 35 anni, iscritti alla banca dati per l’occupazione dei giovani genitori al momento dell’assunzione nonché genitori di figli minori ovvero affidatari di minori.

Inoltre, devono essere titolari di un rapporto di lavoro considerato precario, intendendo per tale: il lavoro subordinato a tempo determinato;il lavoro in somministrazione;il lavoro intermittente;il lavoro ripartito;il lavoro accessorio;la collaborazione coordinata e continuativa.

Un altro requisito rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio in questione è aver interrotto uno dei rapporti di lavoro precedentemente elencati ed essere possesso dello status di disoccupato presso il centro per l’impiego (alternativo al punto precedente).

Se la domanda d’iscrizione alla banca dati è presentata da una persona cessata da uno dei rapporti appena indicati, è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego (art. 19 del DLgs. 14.9.2015 n. 150).

L’incentivo spetta per i seguenti contratti:

  • assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per il contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di lavoro subordinato di socio lavoratore di cooperativa;
  • trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
Banca dati

Alla Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori si accede dal sito dell’INPS (www.inps.it) con il proprio PIN, attraverso il “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori”.

Una volta compilata la domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione. L’attestato indica, anche, la data di scadenza dell’iscrizione stessa.

Determinano la cancellazione dalla banca dati:

  • il compimento di 36 anni da parte del soggetto iscritto;
  • il raggiungimento della maggiore età dei figli minori;
  • la cessazione dell’affidamento del minore;
  • l’assunzione a tempo indeterminato pieno o parziale.
La cancellazione dalla banca dati è automatica all’avverarsi delle cause indicate tranne nel caso di cessazione dell’affidamento che deve essere effettuata dall’interessato.

Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.

Fruizione e misura dell’incentivo

L’incentivo è fruibile tramite conguaglio contributivo utilizzando il flusso UniEmens, fino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile di 5.000,00 euro.

La fruizione è mensile e non può essere superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore. Il beneficio può essere goduto dal datore di lavoro per un massimo di 5 lavoratori iscritti nella banca dati e fino al limite di 25.000,00 euro totale.
Condizioni e deroghe

L’assunzione deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali sanciti dall’art. 31 del DLgs.14.9.2015 n. 150 ed in presenza delle ulteriori disposizioni a tal fine previste, ovvero la regolarità contributiva ex art. 1 co. 1175 – 1176 della L. 296/2006 e la conformità de minimis.

Inoltre, il beneficio in esame, è concesso fino ad esaurimento fondi e laddove ricorrano le seguenti condizioni (circ. INPS 5.9.2011 n. 115):

  • l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della L. 68/99 in favore dei disabili;
  • il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
  • il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;
  • il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Il beneficio può essere goduto: per un massimo di 5 lavoratori iscritti nella banca dati.nei limiti dello stanziamento previsto da decreto del Ministro della gioventù del 19.11.2010 (al netto degli oneri di gestione determinati ai sensi della convenzione Dipartimento della Gioventù – INPS).

Al raggiungimento della percentuale di utilizzo, da parte dei datori di lavoro, pari all’80% delle risorse disponibili, l’INPS:

  • sospenderà le nuove iscrizioni dei lavoratori;
  • all’approssimarsi del loro esaurimento, interromperà definitivamente il riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro, dandone pronta informazione mediante i mezzi di comunicazione più opportuni.
Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.
Procedura operativa

Dopo aver effettuato l’assunzione di una persona iscritta nella Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori, il datore di lavoro richiede il beneficio economico attraverso la compilazione del modulo telematico messo a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, “Istanze on line”. Entro il giorno successivo all’invio, l’INPS, dopo apposita verifica, attribuisce alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione “4M”.

Per la regolamentazione dell’incentivo, le modalità di fruizione e l’indicazione in UniEmens si rinvia alla circ. INPS 5.9.2011 n. 115 ed al messaggio INPS 21.10.2011 n. 20065.
 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento .

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