| E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM 17.5.2021, attuativo dell’esonero contributivo ex art. 1 co. da 20 a 22-bis della L.178/2020. L’esonero si applica, al ricorrere dei requisiti reddituali e di calo del fatturato o dei corrispettivi: i) agli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; ii) ai professionisti della Gestione separata INPS; iii) ai professionisti iscritti agli enti di previdenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96; iv) ai medici, agli infermieri e agli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19. L’esonero è riconosciuto (nel limite di 3.000 euro) sui contributi dovuti per l’anno di competenza 2021 (esclusi i premi INAIL e il contributo integrativo), da versare con le rate o gli acconti aventi scadenza ordinaria entro il 31.12.2021 (per gli artigiani e i commercianti l’esonero si applica solo sui contributi fissi). L’esonero è richiesto dall’interessato ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza, secondo lo schema che sarà predisposto dall’INPS o dalla specifica Cassa. I termini di decadenza indicati nel DM 17.5.2021 sono: i) 30.9.2021 (il termine originario del 31.7.2021 è stato così prorogato dal messaggio INPS 29.7.2021 n. 2761), per i lavoratori e professionisti iscritti all’INPS; ii) 31.10.2021, per i professionisti ordinistici. |
| Premessa |
Il DM 17.5.2021, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, definisce i criteri e le modalità dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020.
| Ambito soggettivo |
L’esonero trova applicazione nei confronti di:
L’esonero è riconosciuto ai soli soggetti con posizione attiva alla data del 31.12.2020, di conseguenza risultano esclusi dal beneficio i soggetti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2021.
| Requisiti |
I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti di previdenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96, devono possedere i seguenti requisiti:
| Non sono tenuti a rispettare il requisito reddituale e quello del calo del fatturato o dei corrispettivi i soggetti che avviano l’attività nel corso del 2020. |
La fruizione è subordinata:
| Contribuzione oggetto di esonero |
L’esonero viene riconosciuto nella misura massima di 3.000,00 euro sulla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il prossimo 31.12.2021[2]. Nello specifico:
Sono quindi comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, se scadenti entro il 31.12.2021. Non sono oggetto di esonero:
| Non rientrano nell’esonero il contributo integrativo e i premi INAIL. |
Per quanto riguarda l’ultima categoria di soggetti, destinatari della misura in argomento, l’art. 4 del DM 17.5.2021 prevede che:
| Domanda |
L’esonero è richiesto dall’interessato ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza, secondo lo schema che sarà predisposto dall’INPS o dalla specifica Cassa. I termini di decadenza indicati nel DM 17.5.2021 sono:
| Le domande prive delle indicazioni previste dagli artt. 2 e 3 del DM 17.5.2021 saranno considerate inammissibili. |
Operativamente, per la presentazione della domanda devono essere utilizzati i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli intermediari, accedendo allo specifico Cassetto previdenziale presente all’interno del sito internet dell’INPS. Nel dettaglio, sarà necessario seguire i seguenti percorsi:
Nella domanda, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all’assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’Inps ha chiarito anche un aspetto operativo, riguardante i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali: il lavoratore in questione che abbia, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, sarà tenuto a presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.
| Concessione dell’esonero |
Il DM 17.5.2021 prevede due distinte modalità di concessione dell’esonero, nello specifico:
| Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento. |
[1] Con riguardo a tale requisito, l’INPS nella circolare n.124/2021 ha specificato che sono ritenuti incompatibili con l’esonero anche: gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà ex DLgs. 148/2015; l’assegno di esodo di cui all’art. 4 della L. 92/2012; l’indennizzo per cessazione di attività commerciale; gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL; le rendite facoltative; l’APE sociale. L’esonero è invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 e con quello erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96, nonché con le rendite, dirette e indirette, erogate dall’INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.
[2] L’esonero spetta nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per ciascun richiedente ma sono previsti specifici limiti di spesa complessivi (1.500 milioni di euro) superati i quali l’agevolazione individuale viene ridottain proporzione all’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile.