| In attuazione dell’art. 30 del DM 106/2020, con il Decreto direttoriale 26.10.2021 n. 561 è stata fissata al 23.11.2021 la data di operatività del RUNTS. Da tale data avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri di settore alla data del 22 novembre, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. I dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti sono comunicati al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi. I dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021 saranno comunicati al RUNTS dall’Agenzia delle Entrate. Le modalità attraverso cui l’Agenzia effettuerà tale adempimento saranno definite con separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte delle ONLUS. L’Anagrafe delle ONLUS sarà definitivamente soppressa (così come l’intera disciplina delle ONLUS) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione europea, prevista dall’art. 101 co. 10 del DLgs. 117/2017. Fino ad allora, la stessa resterà operativa limitatamente alla gestione dei procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al 22.11.2021. Per gli enti diversi da ONLUS, ODV e APS, le istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS potranno essere presentate dal 24.11.2021. |
| Premessa |
In attuazione dell’art. 30 del DM 106/2020, con il DM 26.10.2021 n. 561, il Ministero del Lavoro ha fissato al 23.11.2021 la data di operatività del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
| Trasmigrazione al RUNTS dei dati dei registri delle ODV e delle APS |
Dal 23.11.2021 avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS.
| Più in particolare, entro i 90 giorni successivi (ossia entro il 21.2.2022), gli uffici delle Regioni e delle Province autonome comunicheranno telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22.11.2021, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione (art. 31 co. 1 del DM 106/2020). |
Relativamente alle APS nazionali, alle loro articolazioni territoriali e ai circoli a esse affiliati iscritti alla data del 22.11.2021 al Registro nazionale tenuto dal Ministero del Lavoro, la comunicazione dei dati al RUNTS avverrà entro il 23.12.2021, ossia entro 30 giorni dall’operatività del RUNTS (artt. 32 co. 1 e 33 co. 1 del DM 106/2020), mentre l’ulteriore trasferimento delle copie di atto costitutivo e statuto di ciascuna APS nazionale, ai sensi dell’art. 32 co. 3 del DM 106/2020, si concluderà entro il 21.2.2022.
| In tale contesto l’ufficio del Ministero individua gli enti ai quali risulti affiliato un numero non inferiore a cento enti iscritti al medesimo registro nazionale le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque Regioni o Province autonome, ai fini del popolamento iniziale della sezione del RUNTS relativa alle reti associative. |
Ciascun ufficio del RUNTS verifica le posizioni dei singoli enti prendendo in carico le informazioni disponibili sulla piattaforma informatica entro centottanta giorni dalla scadenza dei predetti termini (coincidente con il 20.8.2022).
| In caso di mancata emanazione di un provvedimento espresso di diniego, resta ferma l’operatività del silenzio assenso. |
Dall’operatività del RUNTS, saranno abrogati i registri delle ODV e delle APS (art. 102 co. 4 del DLgs. 117/2017), i quali rimarranno operativi in via transitoria esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al prossimo 22 novembre; in caso di esito favorevole degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS.
| Comunicazione al RUNTS dei dati degli enti con qualifica di ONLUS |
I dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021 saranno comunicati al RUNTS dall’Agenzia delle Entrate.
L’elenco di tali enti sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia e ne sarà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 34 co. 1-2 del DM 106/2020).
| Le modalità attraverso cui l’Agenzia effettuerà tali adempimenti saranno definite con separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte delle ONLUS. |
Dal giorno di operatività del RUNTS cesseranno le procedure di iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS, la quale rimarrà operativa esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre.
| Tale Anagrafe sarà definitivamente soppressa (così come l’intera disciplina delle ONLUS) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione europea, prevista dall’art. 101 co. 10 del DLgs. 117/2017. |
| Presentazione delle domande di iscrizione al RUNTS per enti diversi da ONLUS, ODV e APS |
Dal 24.11.2021 gli enti diversi da ONLUS, ODV e APS potranno presentare le istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS autonomamente oppure mediante l’intervento del notaio ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 117/2017.
| A tal proposito l’art. 38 co. 1 del DM 106/2020 specifica che, nelle more della piena applicabilità delle procedure telematiche, gli enti utilizzano una modulistica uniforme sull’intero territorio nazionale, resa disponibile attraverso il portale del RUNTS.[1] |
La presentazione delle istanze viene effettuata secondo le modalità indicate sul medesimo portale.
| Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento. |
L’art. 1, dell’anzidetto D.M. regolamenta:
Nell’Allegato A, è riportato il calendario delle iscrizioni e degli adempimenti.