Con il DM 9.9.2021, pubblicato sulla G.U. 7.10.2021 n. 240, sono stati definiti i soggetti beneficiari, con elenco delle attività (codici ATECO) che hanno diritto a usufruire del sostegno economico, nonché i criteri e le modalità per richiedere il contributo per le attività economiche chiuse di cui all’art. 2 co. 1 del DL 73/2021. Possono fruire dell’agevolazione in via prioritaria i soggetti che al 23.7.2021 svolgevano attività di discoteche, sale da ballo e night club, chiuse per effetto delle misure di prevenzione. Sono inoltre ammessi al beneficio, sulla base delle risorse residuali, i soggetti che: i) al 26.5.2021 svolgevano come attività prevalente una di quelle individuate mediante i codici ATECO indicati nell’allegato al DM (es. palestre, teatri, cinema, fiere e cerimonie); ii) dichiarino nell’istanza per l’accesso al contributo di essere rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra l’1.1.2021 e il 25.7.2021.
Premessa
Con il DM 9.9.2021, pubblicato sulla G.U. 7.10.2021 n. 240, sono stati definiti i soggetti beneficiari, con l’elenco delle attività (codici ATECO) che hanno diritto a usufruire del sostegno economico, l’ammontare dell’aiuto, nonché la procedura di accesso e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto per le attività economiche chiuse di cui all’art. 2 del DL 73/2021.
L’operatività delle disposizioni del DM è comunque subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima (art. 7 co. 1 del DM 9.9.2021).
Normativa di riferimento
L’art. 2 co. 1 del DL 73/2021 convertito (c.d. “Sostegni-bis”) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a favorire la continuità delle attività economicheper le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente tra l’1.1.2021 e il 25.7.2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021), la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.
Ai sensi dell’art. 11 del DL 105/2021, una quota pari a 20 milioni delle suddette risorse finanziarie è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che alla data del 23.7.2021 (data di entrata in vigore del DL 23.7.2021 n. 105) risultino chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL 25.3.2020 n. 19 convertito.
Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:
al 23.7.2021 (data di entrata in vigore del DL 23.7.2021 n. 105) svolgevano come attività prevalente (comunicata con modello AA7/AA9), chiusa per effetto delle misure di prevenzione, una di quelle individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”;
al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 25.5.2021 n. 73) svolgevano come attività prevalente una di quelle individuate mediante i codici ATECO indicati nell’allegato al DM (es. palestre, teatri, cinema, fiere e cerimonie) e nell’istanza per l’accesso al contributo dichiarino di essere rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo 1.1.2021 – 25.7.2021.
Tali soggetti devono: essere titolari di partita IVA attiva, rispettivamente, prima del 23.7.2021 e prima del 26.5.2021;essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;non essere in difficoltà al 31.12.2019 (salvo la deroga per le micro e piccole imprese).
Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione:
gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
i soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Misura del contributo
Per le discoteche e similari, fruendo delle risorse attribuite in via prioritaria, il contributo a fondo perduto è riconosciuto fino a un massimo di 25.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario.
Per gli altri soggetti, l’ammontare del contributo, sulla base delle risorse residuali, varia in base ai ricavi/compensi del periodo d’imposta 2019, come di seguito indicato:
3.000,00 euro, per soggetti con ricavi/compensi fino a 400.000,00 euro;
7.500,00 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000,00 e fino a un milione di euro;
12.000,00 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a un milione di euro.
In assenza di ricavi/compensi 2019, sarà riconosciuto il contributo minimo di 3.000,00 euro.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili “non prioritarie”, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000,00 euro, l’Agenzia delle Entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.
Istanza per l’accesso al contributo
Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti contenuto e modalità di effettuazione dell’istanza.
Nell’istanza dovranno essere indicati anche gli elementi, definiti con il suddetto provvedimento, al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
Erogazione del contributo
Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.
Il contributo in esame, per espressa disposizione:
non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento .
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