L’ INPS, con messaggio 19.10.2021 n. 3556, ha prorogato al 31.12.2021 il periodo transitorio durante il quale è possibile trasmettere, con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” oppure con il modello “SR41”, le richieste di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 8 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”). Sul punto, si ricorda che l’art. 8 co. 5 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”) stabilisce che, per le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale COVID-19 previsti dal medesimo DL “Sostegni” (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS può essere effettuata in modo semplificato con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”. Nel merito è intervenuto l’INPS con la circ. 14.4.2021 n.62, prevedendo – per consentire una graduale transizione – una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”. Ora, con il messaggio in commento, l’Istituto previdenziale proroga fino al 31.12.2021 tale possibilità, ricordando che le richieste di pagamento relative a domande di integrazione salariale presentate dall’1.1.2022 e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da “gennaio 2022”, potranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.
Premessa
Con messaggio 19.10.2021 n. 3556, l’INPS ha comunicato la proroga al 31.12.2021 del periodo transitorio durante il quale è possibile trasmettere, con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” oppure con il modello “SR41”, le richieste di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga previsti dall’art. 8 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”).
Quadro normativo
L’art. 8 co. 5 del DL 41/2021 (DL “Sostegni“) stabilisce che, per le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19 previsti dal medesimo DL “Sostegni” (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS può essere effettuata in modo semplificato con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.
Nel merito, è intervenuto l’INPS con la circ. 14.4.2021 n. 62, illustrando gli aspetti, le caratteristiche e gli standard del nuovo flusso di trasmissione di dati.
Con l’occasione, per consentire una graduale transizione, l’Istituto previdenziale ha previsto una primafase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il consueto modello “SR41”.
Casi di esclusione
Restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.
Altresì, restano escluse dal nuovo sistema le richieste di pagamento diretto dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portualedi cui all’art. 3 co. 2 della L. 92/2012, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41” semplificato.
Precisazioni dell’INPS
Tenuto conto della proroga al 31.12.2021, della duplice modalità di invio delle richieste di pagamento diretto, nel messaggio 3556/2021 si precisa che le istanze afferenti a domande di integrazione salarialepresentate dall’1.1.2022 e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da “gennaio 2022”, potranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.
Per le richieste di pagamento diretto relative a domande presentate entro il 31.12.2021 o, se presentate in data successiva, che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore all’1.1.2022, i datori di lavoro possono, invece, continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.
Sul punto, l’INPS evidenzia che il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data dell’1.1.2022, avessero già inviato richieste di pagamento con il medesimo sistema “SR41”.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti
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