L‘Ispettorato nazionale del lavoro, con nota 6.10.2021 n. 1507, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di subappalto in ambito pubblico dopo l’entrata in vigore dell’art. 49 del DL 77/2021, conv. L. 108/2021. Si rammenta che l’art. 49 del DL 77/2021 ha modificato il comma 14 dell’art. 105 del DLgs. 50/2016, stabilendo che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale“. A questo proposito, l’Ispettorato ha chiarito che, una volta individuato il contratto collettivo di riferimento applicato dal contraente principale, occorre verificare la ricorrenza delle condizioni di cui al citato comma 14 e, ove ne sia riscontrata la ricorrenza, il subappaltatore ha l’obbligo di “riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale” in relazione alle medesime attività lavorative. Se nell’ambito dell’attività di vigilanza si dovessero riscontrare, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi, condizioni inferiori, potrà essere adottato un provvedimento di disposizione ex art. 14 del DLgs. 124/2004 per adeguare il trattamento da corrispondere per il periodo di impiego e l’ esecuzione del subappalto, con conseguente rideterminazione dell’imponibile contributivo.
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota 6.10.2021 n. 1507, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di subappalto in ambito pubblico dopo l’entrata in vigore dell’art. 49 del DL 77/2021, conv. L. 108/2021.
Condizioni della garanzia
Il citato art. 49 ha modificato il co. 14 dell’art. 105 del DLgs. 50/2016, stabilendo che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto:
coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, ovvero
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Dunque, affinché operi la nuova garanzia, le attività oggetto del contratto di subappalto devono essere già contemplate nel capitolato oppure far parte della categoria prevalente ossia la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara.
Il riferimento fatto dalla disposizione è ai trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che l’appaltatore/subappaltante avrebbe riconosciuto al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dallo stesso applicato.
Il chiarimento dell’INL
Nella nota 6.10.2021 n. 1507 si legge che il Ministero del lavoro, con nota 26.7.2016 n. 14775, nel richiamare quanto previsto dall’art. 30 co. 4 del DLgs. 50/2016, ha ripreso il contenuto del parere ANAC 4.2.2015 n. 6, che pone l’accento sull’oggetto dell’affidamento, quindi del contratto di appalto, per individuare il CCNL da applicare.
Ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 105 co. 14 del DLgs. 50/2016, il subappaltatore ha l’obbligo di “riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale” in relazione alle medesime attività lavorative, nel senso che non sarà necessaria una puntuale e concreta applicazione del medesimo contratto collettivo del contraente principale ma sarà sufficiente riconoscere al personale un trattamento economico e normativo che non risulti essere deteriore.
Accertamento di condizioni inferiori
Se nell’ambito dell’attività di vigilanza si riscontri, in relazione a singoli istituti retributivi o normativi quali ferie o permessi, l’applicazione di condizioni economiche e normative inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, è possibile adottare il provvedimento di disposizione ex art. 14 del DLgs. 124/2004 per adeguare il trattamento da corrispondere per il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto, con conseguente rideterminazione dell’imponibile contributivo.
Sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti sussiste la responsabilità solidale di cui agli artt. 29 del DLgs. 276/2003 e 1676 c.c..
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.
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