E’ stato firmato il decreto attuativo del contributo a fondo perduto “perequativo” di cui all’art. 1, commi 16- 27 del DL 73/2021. Il contributo a fondo perduto con finalità perequative, si ricorda, spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA attiva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che: i) i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro; ii) vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. Il decreto prevede che, per accedere al contributo, il peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere almeno pari al 30% rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Ai fini della determinazione del contributo, riconosciuto per un massimo di 150.000,00 euro, alla suddetta differenza (diminuita dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate) si applicano le seguenti percentuali: i) 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro; ii) 20%, con ricavi/compensi superiori a 100.000,00 e fino a 400.000,00 euro; iii) 15%, con ricavi/compensi superiori a 400.000,00 e fino a 1 milione di euro; iv) 10%, con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro; iv) 5%, con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro. I soggetti interessati devono aver presentato il modello Redditi 2021 entro il 30 settembre 2021.
Premessa
Con il DM firmato il 12.11.2021 dal Ministro dell’Economia e delle finanze e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state emanate le disposizioni attuative relative al contributo a fondo perduto “perequativo” di cui all’art. 1 co. 16 – 27 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), definendo in particolare:
la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio ai fini dell’accesso all’agevolazione;
le percentuali relative alla determinazione del contributo.
Il decreto è stato definito dopo aver raccolto i dati delle dichiarazioni dei redditi che i soggetti interessati dovevano presentare entro lo scorso 30.9.2021.
Soggetti beneficiari
Il contributo a fondo perduto con finalità perequative spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA attiva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:
i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.
Percentuale di peggioramento del risultato economico d’esercizio
Il decreto prevede che, per accedere al contributo, il peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere almeno pari al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Determinazione del contributo
Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo, la base di calcolo è data dalla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, diminuita dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate secondo le specifiche disposizioni citate (art. 25 del DL 34/2020; artt. 59 e 60 del DL 104/2020, artt. 1, 1-bis e 1-ter del DL 137/2020; art. 2 del DL 172/2020; art. 1 del DL 41/2021; art. 1 co. 1-3 del DL 73/2021).
A tale ammontaresi applicano quindi le seguenti percentuali:
30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
20%, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 100.000,00 e fino a 400.000,00 euro;
15%, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000,00 e fino a 1 milione di euro;
10%, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
5%, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.
Il decreto precisa che non spetta alcun contributose l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Adempimenti dichiarativi
Per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, come anticipato, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30.9.2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (modello REDDITI 2021).
Il contributo non spetta: nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata successivamente al suddetto termine; nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 non sia stata validamente presentata.
Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse previsto, le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30.9.2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30.9.2021.
Istanza per l’accesso al contributo
Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un apposito provvedimento.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.Cordiali saluti
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