Le novità del D.L. FISCALE convertito

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Le novità del D.L. FISCALE convertito

Con la conversione in legge del DL n. 146 del 21.10.2021 (ad opera della legge n. 215 del 17.12.2021) il legislatore ha confermato le precedenti disposizioni introducendo alcune novità con particolare riferimento al sistema STS, sull’invio dei dati delle operazioni con soggetti non residenti e sull’elenco dei soggetti autorizzati all’invio telematico delle dichiarazioni, eliminando i revisori legali tra i soggetti abilitati (con conseguente impossibilità da parte di questi di apporre il visto). Tra le principali novità segnaliamo le seguenti: i) riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio, nonché estensione del termine di pagamento delle cartelle; ii) viene positivizzata la modifica che esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo; iii) viene soppresso il regime di esclusione dall’IVA previsto per le cessioni e le prestazioni effettuate da alcuni enti non commerciali nei confronti degli associati; iv) viene aumentato al 100% il credito d’imposta relativo alle commmissioni sulle transazioni effettuate tramite POS dal 01.07.2021 al 30.06.2022; v) in materia IMU, i nuclei famigliari che hanno residenza e dimora in immobili diversi ubicati nello stesso comune ovvero in comuni diversi possono beneficiare di una sola agevolazione sulla prima casa; vi) viene incrementato il fondo per finanziare gli incentivi sull’acquisto di autovetture meno inquinanti, che ora prevede un contributo tra i 750 ed i 2.000 a seconda del livello di emissioni del mezzo; vii) vengono stralciate le disposizioni in materia di “patent box”, sostituito da una nuova forma di incentivo; viii) in materia di aiuti di stato, un’integrazione delle disposizioni consente di comprendere nel quadro normativo che consente di fruire dei massimali di un maggior numero di agevolazioni.  
Premessa

Con legge di conversione n. 215 del 17.12.2021 sono state apportate alcune modifiche al DL n. 146 del 21.10.2021, meglio conosciuto come “DL fiscale”. Tra le varie novità contenute nella legge di conversione segnaliamo, in particolare, l’estensione del termine di pagamento (da 150 a 180 giorni) delle cartelle notificate nel periodo 01.09.2021 / 31.12.2021.

Viene inoltre differito al 31.01.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione IRAP.

In materia di agevolazioni, invece, viene prevista una procedura che consente il riversamento del credito R&S indebitamente compensato.

Di seguito illustriamo le principali novità contenute nella legge di conversione n. 215/21 del DL n.146/21.

Le novità in materia riscossione
Cartelle di pagamentoPer le cartelle di pagamento notificate dal 01.09.2021 al 31.12.2021, il termine di pagamento viene innalzato da 150 a 180 giorni (anziché 60).  
Dilazione ruoliIn materia di dilazione dei ruoli viene stabilito che per le dilazioni in essere all’8.3.2020: la decadenza si verifica con il mancato pagamento non di 10 bensì di 18 rate anche non consecutive; i debitori sono automaticamente riammessi alla dilazione ma il termine per pagare le rate scadute è fissato al 31.10.2021.  
Rottamazione / saldo e stralcioLe rate relative alla rottamazione dei ruoli ordinaria, alla rottamazione dei ruoli inerente a dazi doganali e IVA all’importazione e al c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti, scadute nel 2020 e nel 2021, possono essere pagate in unica soluzione entro il 9.12.2021 senza causare alcuna decadenza.  
Condanna pagamento spese Ag. RiscossioneIn caso di condanna alle spese la rifusione possa avvenire solo nei confronti della parte vincitrice o del difensore distrattario. La notifica del titolo esecutivo, strumentale alla richiesta “coattiva” delle somme, non può essere eseguita prima del decorso di 120 giorni dalla richiesta indicata.  
Sanatoria IRAPÈ stato differito al 31.1.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP.
Revisori legaliViene eliminata la possibilità per i soggetti iscritti solo nel Registro dei revisori legali di essere abilitati al rilascio del visto di conformità, ripristinando la situazione precedente all’approvazione del DL.  
Estratto di ruolo e impugnazioneIn sede di conversione del DL 146/2021, viene prevista l’impossibilità di impugnare l’estratto di ruolo.   Viene inoltre stabilito che la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possono essere impugnati, se non nel caso in cui il contribuente dimostri che il carico può pregiudicare la partecipazione a gare di appalto, compromettere i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni oppure quando, in generale, ci può essere la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.  
Premi INAIL settore sportivoPer le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato viene previsto il rinvio al 31.03.2022 dei termini di versamento in scadenza nel 2021 relativi ai contributi previdenziali, assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.   Il versamento potrà essere effettuato senza applicazione di sanzioni, in 9 rate mensili a decorrere dalla predetta data.  
Le novità in materia di adempimenti
Esterometro – comunicazione datiViene differita dall’1.1.2022 all’1.7.2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”. La comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, dall’1.7.2022, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato della fattura elettronica. Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione.   
STSViene prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018). Le disposizioni riguardano anche color che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).   Viene rinviato dall’1.1.2022 all’1.1.2023 l’obbligo secondo il quale gli esercenti attività di commercio al minuto, che sono tenuti a inviare i dati al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata ex art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 21.11.2014, n. 175 (es. farmacie, parafarmacie, ottici), devono assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi al Sistema TS per il tramite degli strumenti previsti dal co. 3 del medesimo art. 2 del DLgs. 127/2015 (come i registratori telematici).   
Sistemi evoluti di invio dei corrispettiviViene rinviata dall’1.7.2021 all’1.7.2022 la possibilità, prevista dall’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015, per gli esercenti attività di commercio al minuto che utilizzano sistemi evoluti di incasso mediante carte di debito, di credito o altre forme di pagamento elettronico, di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi mediante i medesimi strumenti al fine di assolvere gli obblighi di cui all’art. 2 co. 1 e 2 del DLgs. 127/2015.   
 Le novità in materia di agevolazioni
Fondo sostegno B&BIl fondo previsto all’art. 7-bis co. 3 del DL 25.5.2021 n. 73 viene destinato al “sostegno dei bed and breakfast a gestione familiare” (locuzione così sostituita alla precedente, relativa al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale).  
Contributo sull’acquisto di veicoliVengono incrementati i fondi a copertura dei benefici sull’acquisto di veicoli meno inquinanti. Viene prevista, ai fini della fruizione, la rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolata prima del 01.01.2011 oppure un veicolo di età superiore a 10 anni e intestato da almeno 12 mesi allo stesso sogetto intestatario del nuovo veicolo o famigliare convivente alla data di acquisto.   Il contributo è pari a 2000 euro per i veicoli acquistati con fascia di emissione 0-60 CO2 g/km, a 1.000 euro per i veicoli di fascia 61-90 CO2 g/km ed a euro 750 per i veicoli di fascia 91-160 CO2 g/km.  
Aiuto di statoIn materia di aiuti di stato vengono compresi nel quadro normativo che consente di fruire dei massimali, anche i seguenti aiuti: contributo a fondo perduto per le start up di cui all’art. 1-ter del DL 41/2021; definizione agevolata ex art. 5 del DL 41/2021; esenzione prima rata IMU ex art. 6-sexies del DL 41/2021; contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 73/2021 (“Sostegni-bis”); proroga del credito d’imposta locazioni ex art. 4 del DL 73/2021.  
Deduzione sostitutiva del Patent boxAi fini imposte sui redditi e IRAP, sono maggiorati del 90% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa in relazione a: software protetto da copyright; brevetti industriali; marchi d’impresa (che erano stati esclusi dal Patent box); disegni e modelli; processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.   L’opzione per la “super-deduzione” ha durata per 5 periodi d’imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.   I soggetti che abbiano esercitato l’opzione Patent box in data antecedente all’entrata in vigore del decreto, possono scegliere di aderire al nuovo regime agevolativo.  
Sanatoria R&SViene introdotto un istituto ad hoc per definire le somme di credito R&S ritenute non spettanti che prevede la presentazione di una domanda entro il 30.9.2022, a cui segue il riversamento del credito compensato entro il 16.12.2022 (senza avvalersi della compensazione), anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.   I benefici consistono nello stralcio integrale delle sanzioni amministrative previste dall’art. 13 co. 4 e 5 del DLgs. 471/97 e degli interessi.  
Bonus attività teatraliIl credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019, di cui all’art. 36-bis del DL 22.3.2021 n. 41, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.  
Contabilità di magazzinoViene previsto l’obbligo di tenere le scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricaviedelle rimanenze superi rispettivamente il limite di 5,164 milioni di euro e a 1,1 milioni.
Le altre novità

Di seguito illustriamo le altre novità contenute nel DL convertito.

Abitazione principale e IMUModificando la definizione di abitazione principale viene stabilito che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un immobile scelto dai componenti del nucleo stesso.  
Non imponibilità trasporti internazionaliNell’ambito dei trasporti internazionali di beni, ai quali si applica il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, non rientrano i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui all’art. 9 co. 1 n. 4 del DPR 633/72.   La nuova disposizione ha effetto dall’1.1.2022.  
Assunzione lavoratori con disturbo spettro autisticoLe imprese che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo dei predetti soggetti possono beneficiare della qualifica di Start-up a vocazione sociale e gli utili prodotti non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito/IRAP per i 5 esercizi successivi alla data di inizio dell’attività.   I lavoratori devono essere impiegati come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo per un periodo non inferiore a un anno.  
Regime IVA enti non commercialiPer effetto delle modifiche apportate dal DL 146/2021, vengono attratte nel campo di applicazione dell’IVA le seguenti operazioni: cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivi specifici o contributi supplementari da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ancorché rese nei confronti di soci, associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali (art. 4 co. 4 secondo periodo del DPR 633/72); cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del DPR 633/72); somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dietro pagamento di corrispettivi specifici verso i relativi associati da associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 6 lett. e) della L. 25.8.91 n. 287 presso le sedi dell’attività istituzionale (art. 4 co. 6 del DPR 633/72).   Viene altresì eliminata l’eccezione prevista dall’art. 4 co. 5, lett. a) del DPR 633/72 per le pubblicazioni cedute dagli enti associativi.   Vengono introdotte nell’art. 10 del DPR 633/72, nuove ipotesi di esenzione da IVA, che comprendono alcune delle operazioni in precedenza escluse da imposta. Più in dettaglio, ai sensi del nuovo art. 10 co. 4 del DPR 633/72, sono esenti da IVA:   le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, e dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;   le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al primo punto (vale a dire da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona) organizzate a loro esclusivo profitto;   la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3 co. 6 lett. e) della L. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.   L’applicazione di dette esenzioni di cui all’art. 10 co. 4 del DPR 633/72 è subordinata al rispetto di alcune condizioni: esse non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA; le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; le stesse associazioni si conformino ad alcune clausole, indicate dal nuovo co. 5 dell’art. 10 del DPR 633/72, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal DLgs. 117/2017 (codice del Terzo settore).  
Regime ODV e APSL’art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021 convertito estende la disciplina dettata sotto il profilo IVA per il regime forfetario, di cui all’art. 1 co. 58 – 63 della L. 190/2014: alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS); con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.   L’applicazione delle disposizioni determina, per gli enti che possono avvalersene, l’esclusione dal meccanismo di rivalsa e detrazione dell’imposta, nonché l’esonero dagli adempimenti IVA, ad esclusione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento

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