L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello 16.9.2021 n. 600, ha affermato che le società tra professionisti titolari di reddito d’impresa possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0” di cui alla L. 178/2020 e di quello per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L.208/2015. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP, secondo l’Agenzia delle Entrate, non assume alcuna rilevanza l’esercizio dell’attività professionale (come invece affermato da Cass. 17.3.2021 n. 7407), risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (ris. Agenzia delle Entrate n. 35/2018). L’Agenzia delle Entrate conferma inoltre la cumulabilità delle due agevolazioni in relazione ai medesimi investimenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento (risposta interpello Agenzia delle Entrate 360/2021).
Premessa
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16.9.2021 n. 600, ha affermato che le società tra professionisti (STP) titolari di reddito d’impresa possono beneficiare:
del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0” di cui alla L. 178/2020;
del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. 208/2015.
Nel caso di specie, una STP ha come oggetto principale l’erogazione di servizi socio sanitari per la branca odontoiatrica, svolti esclusivamente per il tramite dei soci persone fisiche in possesso dei titoli abilitanti per l’esercizio della professione odontoiatrica. Tale società intende realizzare un programma di investimenti finalizzato all’acquisto di apparecchiature e macchinari odontoiatrici ad alto contenuto tecnologico, alcuni dei quali aventi le caratteristiche di cui all’Allegato A alla L. 232/2016.
Qualificazione del reddito delle STP
Il dubbio sull’applicabilità delle agevolazioni era sorto alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 17.3.2021 n. 7407 avente a oggetto la natura del reddito prodotto dalle società tra professionisti, qualificabile, ad avviso della Suprema Corte, reddito di impresa o reddito professionale in virtù dell’effettiva organizzazione del lavoro.
Nella risposta a interpello n. 600/2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato, invece, che per le società tra professionisti di cui all’art. 10 co. 3 della L. 183/2011 trovano conferma le previsioni di cui agli artt. 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del co. 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa.
Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP, non assume alcuna rilevanza, pertanto, l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (cfr. anche ris. Agenzia delle Entrate n. 35/2018).
Applicabilità del credito d’imposta per investimenti “4.0” e nel Mezzogiorno
Alla luce della suddetta qualificazione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le società tra professionisti possono beneficiare sia del credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali “4.0” di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 178/2020, sia del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 co. 98-108 della L. 208/2015.
Destinatari di entrambe le agevolazioni sono, infatti, i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
In merito al credito d’imposta per investimenti di cui alla L. 178/2020, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/2021, ha infatti precisato quanto di seguito: “si collocano, altresì, nell’ambito della categoria delle imprese beneficiarie le STP titolari di reddito d’impresa, con la conseguenza che, al pari di tali soggetti, possono avvalersi sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 (commi 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021), sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali «ordinari» (commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021)”.
In tale circolare è stato ribadito che la “società tra avvocati” costituita ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 2.2.2001 n. 96 realizza reddito di lavoro autonomo, in quanto tale modello societario non è riconducibile a quelli delle società commerciali di persone e di capitali disciplinate dal codice civile (cfr. anche ris. Agenzia delle Entrate 28.5.2003 n. 118).
Cumulabilità
Con riferimento alla cumulabilità delle suddette misure agevolative, nella risposta n. 600/2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’orientamento interpretativo espresso sull’analogo credito di imposta per investimenti previsto dalla L. 160/1019 con la risposta a interpello 16.9.2020 n. 360, in cui è stato chiarito che, in relazione ai medesimi investimenti, è possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento .
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