Detassazione dei premi di risultato anche per le aziende prive di rappresentanze sindacali

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Detassazione dei premi di risultato anche per le aziende prive di rappresentanze sindacali

L’ Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16.3.2021 n. 176, ha chiarito che la mancanza di rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) non preclude l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% ex art. 1 co. 182 della L. 208/2015 sulle somme da erogare ai dipendenti a titolo di premio di risultato, se queste sono corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 51 del DLgs. 81/2015, seppur esterne all’azienda. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come il combinato disposto delle disposizioni ex L. 208/2015 in materia di detassazione dei premi di risultato e del citato art. 51 del DLgs. 81/2015, individui tra i contratti collettivi legittimati a integrare la disciplina di legge anche i contratti collettivi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non solo quelli stipulati dalle loro RSA o RSU.  
Premessa

Con risposta a interpello 16.3.2021 n. 176, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancanza di rappresentanze sindacali interne all’azienda (RSA o RSU) non preclude l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, ex art. 1 co. 182 della L. 208/2015, sulle somme da erogare ai dipendenti a titolo di premio di risultato, se queste sono corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 51 del DLgs. 81/2015, seppur esterne all’azienda.

Caso oggetto di interpello

Il parere in materia di detassazione è stato richiesto da una società intenzionata ad attivare in favore dei propri dipendenti un sistema di retribuzioni premiali collegate a incrementi di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

In particolare, la società, che applica il CCNL Metalmeccanico Aziende Industriali, ricorda che, ai sensi dell’art. 1 co. 187 della citata L. 208/2015, l’erogazione del premio di risultato deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali e territoriali stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015, con particolare riferimento alle loro rappresentanze aziendali.

Tuttavia, si evidenzia come la società non annoveri al proprio interno rappresentanze sindacali aziendali (“RSA o RSU”) e non sia iscritta, per scelta propria, ad alcuna associazione di categoria datoriale. Sempre secondo quanto indicato nel quesito, in ambito locale non risulta presente un contratto collettivo territoriale per il settore metalmeccanico cui l’azienda possa aderire.

Ciò premesso, la società istante ritiene che in seguito all’eventuale stipula di un apposito accordo collettivo con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” sia possibile comunque beneficiare del regime di detassazione regolato dall’art. 1 co. 182 della L. 208/2015 e, qualora venisse predisposto un sistema di welfare aziendale, anche il regime fiscale agevolativo di cui all’art. 51 co. 2 e 3 del TUIR.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nel fornire risposta positiva alla soluzione prospettata dall’azienda, l’Agenzia delle Entrate ricorda che già con la circ. n. 5/2018, in merito all’ipotesi di premi erogati in assenza di rappresentanze sindacali aziendali, è stato chiarito che l’azienda può comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.

Qualora, invece, non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’azienda può adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito non solo per la previsione agevolativa, ma anche per regolamentare gli altri aspetti del rapporto di lavoro intercorrenti tra l’azienda e i dipendenti.

In alternativa, si osserva, il combinato disposto delle disposizioni ex L. 208/2015 (in materia di detassazione dei premi di risultato) e dell’art. 51 del DLgs. 81/2015 individua tra i contratti collettivi legittimati a integrare la disciplina di legge anche i contratti collettivi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non solo quelli stipulati dalle loro RSA o RSU.

Secondo l’Agenzia, pertanto, non sussistono particolari motivi ostativi alla possibilità, per la società istante, di applicare l’imposta sostitutiva del 10% ex L. 208/2015 sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato (e, ove venisse predisposto un sistema di welfare aziendale, anche il regime fiscale previsto dall’art. 51 co. 2 e 3 del TUIR), corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda.

Inoltre, si precisa nella risposta, per garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori dell’azienda – in analogia a quanto si verifica per il caso di recepimento del contratto territoriale – il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l’acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempreché sia presente una modalità che ne provi l’avvenuta trasmissione agli interessati.

Infine, l’Agenzia chiarisce che una società priva di rappresentanze sindacali potrebbe anche scegliere di recepire il contratto territoriale di settore stipulato in un’altra Regione, sempre che naturalmente lo stesso sia compatibile con la propria realtà aziendale.

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento .

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