Perdite su crediti – Credito non recuperabile sempre da giustificare

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Perdite su crediti – Credito non recuperabile sempre da giustificare

Con l’ordinanza 19.1.2021 n. 743, la Corte di Cassazione ha affermato che, al fine della deducibilità della perdita derivante dalla rinuncia al credito, occorre che l’atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un’effettiva irrecuperabilità del credito stesso. Diversamente, esso rientrerebbe negli atti di liberalità, indeducibili dal reddito d’impresa. Con riferimento all’attuale disciplina, gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono “in ogni caso”, quando, tra l’altro, i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili. Secondo il documento OIC 15 (§ 71-72), la rinuncia è atto idoneo a determinare detta cancellazione. Tuttavia, la circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2014 n. 14 (§ 1) ha precisato che resta ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di sindacare la deducibilità delle perdite su crediti rilevate a seguito della cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili, in relazione all’inerenza della stessa quale costo sostenuto dall’imprenditore nel compimento dell’attività di gestione dell’azienda.  
Premessa

L’art. 101 co. 5 del TUIR stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Requisiti per la cancellazione del credito dal bilancio

Secondo l’OIC 15 (§ 71 – 77 e Appendice A), la società cancella il credito dal bilancio quando, in alternativa:

  • sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito (salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici).
Per valutare l’avvenuto trasferimento dei rischi, si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali, a titolo meramente esemplificativo: e di penali dovute per il mancato pagamento.
Cancellazione conseguente a rinuncia del credito

Tra gli eventi comportanti l’estinzione dei diritti contrattuali vi è anche la rinuncia al credito, che, pertanto, è atto idoneo a determinarne la cancellazione dal bilancio e la conseguente deducibilità della perdita, senza dover preventivamente dimostrare, con adeguati mezzi di prova, la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione (in questo senso, si veda anche la circ. Assonime n. 18/2014, § 2.2).

La circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2014 n. 14 (§ 1) ha precisato, peraltro, che resta ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di sindacare la deducibilità delle perdite su crediti rilevate a seguito della cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili, in relazione all’inerenza della stessa quale costo sostenuto dall’imprenditore nel compimento dell’attività di gestione dell’azienda.

In particolare, in sede di attività di controllo, potrà essere dimostrata la non economicità delle operazioni dell’imprenditore da cui è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità.

L’onere della prova della eventuale antieconomicità dell’operazione ricade, comunque, sull’Amministrazione finanziaria (Ferranti G. “Rinunce ai crediti: tra scelte imprenditoriali e liberalità”, Il fisco, 32, 2019, p. I/3107). Secondo la circ. Consorzio Studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo 26.2.2014 n. 2, in ordine alla rinuncia al credito, il sindacato di inerenza degli organi verificatori dovrebbe essere limitato ai casi di palese abuso, anche alla luce della posizione espressa dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 2.5.2013 n. 10256.

In base a tale pronuncia, la rinuncia del contribuente a determinati crediti, finalizzata al mantenimento di buoni rapporti commerciali con i clienti debitori, genera una perdita deducibile dal reddito d’impresa. Infatti, la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché il legislatore “ha riguardo solo alla oggettività della perdita” e non pone alcun limite o differenziazione secondo la causa di produzione della stessa. Inoltre, l’imprenditore, in base a “considerazioni di strategia generale”, può legittimamente compiere “operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti”.
Ultimi orientamenti giurisprudenziali

Questo argomento è stato recentemente affrontato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19.1.2021 n. 743) la quale, nel respingere il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, ha affermato che al fine di ritenere deducibili le perdite su crediti quali componenti negative del reddito d’impresa, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore, essendo sufficiente, come voluto dal legislatore, che le perdite contestate risultino documentate in modo certo e preciso.

Qualora, invece, si tratti di perdita derivante da rinuncia al credito occorre che l’atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da una effettiva irrecuperabilità del credito, poiché, diversamente, rientrerebbe negli atti di liberalità, indeducibili ai fini fiscali.

Conseguentemente, se il creditore rimane inerte nella titolarità del suo credito, non possono ritenersi esistenti elementi certi per configurare una perdita fiscalmente rilevante.

Nel caso in esame, la contribuente ha scelto di rinunciare unilateralmente al credito vantato nei confronti della debitrice a fronte del rifiuto da questa espresso, adducendo a giustificazione di tale comportamento che il rapporto di dipendenza economica che la legava alla società rendeva inopportuno l’esercizio di una azione giudiziaria finalizzata al recupero del credito, non fornendo in tal modo prova alcuna che la rinuncia trovasse concreta giustificazione nella effettiva irrecuperabilità dello stesso.
 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.

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