l’INPS, con il messaggio 6.4.2021 n. 1421, fornisce ulteriori indicazioni con riguardo all’ambito di applicazione dell’esonero contributivo previsto per l’assunzione di donne dall’art. 1 co. 16-19 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), in seguito alle diverse richieste di chiarimento pervenute dopo la pubblicazione della circ. 32/2021. In particolare, l’Istituto, dopo aver ricordato che l’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato sia per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, precisa che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’art. 4 co. 8-11 della L. 92/2012 o di cui all’art. 1 co. 16-19 della L. 178/2020 e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. Inoltre, l’INPS ribadisce che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Premessa
Con il messaggio 6.4.2021 n. 1421, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni con riguardo all’ambito di applicazione dell’esonero contributivo previsto per l’assunzione di donne dall’art. 1 co. 16-19 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), facendo seguito alle diverse richieste di chiarimento pervenute dopo la pubblicazione della circ. 32/2021.
Quadro normativo
L’art. 1 co. 16-19 della L. 178/2020 prevede che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’art. 4 co. 9-11 della L. 92/2012 è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui.
Ai fini del diritto all’agevolazione, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Il beneficio è:
concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“;
subordinato, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Ambito soggettivo
La circ. INPS 32/2021 aveva precisato che l’espressione “per le assunzioni di donne lavoratrici“, visto il richiamo effettuato all’art. 4 della L. 92/2012, è da intendersi come “per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate“, secondo la disciplina dettata dall’art. 4 co. 8-11 della citata legge.
Sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie: donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Per il riconoscimento dell’incentivo è richiesto, in alternativa:
uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi);
il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego“.
Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere l’agevolazione, pertanto se il beneficio è richiesto per: un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione;per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo spetta per:
le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato;
le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Sul punto, con il messaggio 1421/2021 viene precisato che il beneficio: può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’art. 4 co. 8 – 11 della L. 92/2012 o di cui all’art. 1 co. 16 – 19 della L. 178/2020. In questo caso, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Premio INAIL
Con riferimento alla possibilità di applicazione dell’incentivo anche al premio assicurativo, il messaggio 1421/2021 sottolinea che sarà necessario fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell’INAIL.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento
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