Esonero contributivo “under 36”: definite le istruzioni operative

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Esonero contributivo “under 36”: definite le istruzioni operative

L’INPS, con messaggio 7.10.2021 n. 3389, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo ex art. 1 co. 10-15 della L. 178/2020, dopo che la Commissione europea ne ha autorizzato la concedibilità, ma solo alle assunzioni effettuate nel 2021. La disposizione prevede che, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’art. 1 co. 100-105 e 107 della L. 205/2017 sia riconosciuto: i) al 100% e per un massimo di 36 mesi (48 nelle Regioni del Mezzogiorno); ii) per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36° anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Operativamente, sarà necessario esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero. La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif“, per i mesi pregressi, può essere effettuata nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.  
Premessa

Con messaggio 7.10.2021 n. 3389, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo ex art. 1 co. 10-15 della L. 178/2020, dopo che la Commissione europea ne ha autorizzato la concedibilità, anche se limitatamente alle assunzioni effettuate nel 2021.

Per le istruzioni relative alle assunzioni o trasformazioni effettuate nel 2022 sarà necessario attendere l’autorizzazione della Commissione europea.
Quadro normativo di riferimento

L’agevolazione consiste nel riconoscere, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo ex art. 1 co. da 100 a 105 e 107 della L. 205/2017:

  • nella misura del 100%;
  • nel limite di 6.000,00 euro annui (tale soglia è riproporzionata in caso di rapporti di lavoro instaurati o cessati nel corso del mese).
La durata massima dell’agevolazione è di: 36 mesi;48 mesi, se l’assunzione viene effettuata in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.
Ambito soggettivo

L’esonero riguarda tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori del settore agricolo.

L’agevolazione non si applica, invece, nei confronti:

  • della Pubblica Amministrazione;
  • delle imprese del settore finanziario (che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities).
Inoltre, ai fini del diritto all’esonero, l’assunzione deve riguardare giovani che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei co. 10-15: non abbiano compiuto il 36° anno di età;non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.  
Condizioni e cumulabilità

L’incentivo è subordinato:

  • al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (di cui all’art. 31 del DLgs. 150/2015) e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • al rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
Fruizione

I datori di lavoro privati che intendono fruire dell’incentivo in esame per le assunzioni o trasformazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2021, dovranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero. In particolare, dovranno valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi“, elemento InfoAggcausaliContrib”:

  • il valore “GI36” (ovvero “GI48” se l’assunzione è effettuata ai sensi del co. 11 in una Regione del Mezzogiorno) nell’elemento “CodiceCausale”;
  • la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale”;
  • l’AnnoMese di riferimento del conguaglio nell’elemento “AnnoMeseRif”;
  • l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza, nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif”.
La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento ai mesi pregressi, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

I datori di lavoro che sono tenuti alla denuncia contributiva con il sistema UniEmens “PosAgri”, dovranno esporre, a partire dal flusso di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori agricoli per i quali spetta l’esonero, valorizzando – oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione – i seguenti codici:

  • “Y” in “CodiceRetribuzione“;
  • “E1” (ovvero “E2” se l’assunzione è effettuata in una Regione del Mezzogiorno) in “CodAgio”.

Per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi, i datori di lavoro dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi i seguenti codici:

  • “Y” in “CodiceRetribuzione”;
  •  “E3” (ovvero “E4”) in “CodAgio”.
La valorizzazione dei periodi pregressi rispetto al mese corrente di esposizione deve essere effettuata entro il mese di febbraio 2022, nei flussi relativi al quarto trimestre 2021.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.

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